A partire dal 1° marzo 2015, sarà possibile per tutti i Soci del Club Alpino Italiano attivare una polizza contro gli infortuni che dovessero derivare dall’attività personale in alpinismo, escursionismo, speleologia, sci-alpinismo etc. Con attività personale si intende quella distinta dalle attività istituzionali e sociali già coperte dalla polizza legata alla iscrizione al Sodalizio.
La polizza, attivabile presso la propria sezione di appartenenza:
– coprirà tutti gli ambiti di attività tipiche del Sodalizio senza limiti di difficoltà e di territorio;
– coprirà l’intero anno solare (per il 2015 il periodo 1° marzo/31 dicembre);
– offrirà due combinazioni con capitali assicurati diversi e costi differenti come sotto riportato:
- Combinazione A– Capitali assicurati: morte (Euro 55.000), invalidità permanente (Euro 80.000), spese di cura (Euro 1.600), diaria di ricovero giornaliera (Euro 30).
– Premio: Euro 92,57
- Combinazione B
– Capitali assicurati: morte (Euro 110.000), invalidità permanente (Euro 160.000), spese di cura (Euro 1.600), diaria di ricovero giornaliera (Euro 30).
– Premio: Euro 185,14
La polizza che il CAI presenta ai propri soci non prevede limitazioni nelle difficoltà alpinistiche ed ha un prezzo vantaggioso rispetto ad altri prodotti assicurativi presenti sul mercato.
L’intento delle Sede Centrale nell’aggiungere questo servizio al pacchetto assicurativo standard è di permettere a tutti di godere della montagna in sempre maggior tranquillità, rammentando che, al pari di quanto avvenuto per la polizza infortuni automatica per attività sociali, anche per questa nuova copertura assicurativa saranno necessari lo stesso rispetto e la stessa correttezza sin qui mostrati nell’utilizzo della polizza. Ciò costituisce l’imprescindibile premessa perché questo prezioso servizio possa protrarsi nel tempo.
Si precisa che:
– Il premio assicurativo previsto per il periodo 01.03/31.12.2015 ed indicato in tabella sarà il medesimo anche nel 2016 e nel 2017, ma relativamente all’intera annualità cioè dal 01.01 al 31.12;
– La copertura riguarda solo lo stretto ambito dell’attività e, quindi, non copre il cosiddetto rischio in itinere (per intenderci: da casa alla località e dalla località a casa la polizza non opera);
– La copertura riguardante l’attività personale non si cumula con quella per attività istituzionale organizzata.
Maggiori informazioni e modulistica alla circolare 2/2015.